Statuto

DENOMINAZIONE – SCOPO – SEDE

Art. 1

E’ costituita una Associazione denominata “Associazione Ricercatori Documenti Storici, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)”.

L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo è inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

 

Art. 2

L’associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell’Associazione è:

  1. la promozione dello studio, della ricerca, della raccolta e della divulgazione di documenti storici;
  2. la promozione dell’analisi e dello studio del territorio dalla sua costituzione geologica ad oggi;
  3. lo studio, la ricerca e salvaguardia del patrimonio archeologico;
  4. la promozione della cultura e dell’arte;
  5. la promozione del restauro e della conservazione di opere artistiche e fabbricati storici nelle forme consentite;
  6. la promozione e la valorizzazione di studi e di pubblicazioni di ricerca storica istituendo anche premi e borse di studio a favore di enti e ricercatori;
  7. la promozione di convegni, corsi, mostre, esposizioni, mercati ed assemblee per sensibilizzare i soci e i cittadini allo studio storico;
  8. la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive disposizioni, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 30 settembre 1963, n. 1409 e successive disposizioni;
  9. la promozione dello studio, della ricerca, della consulenza, dell’organizzazione sistematica, del restauro e della conservazione di archivi di enti pubblici e privati. Per il conseguimento dei suddetti scopi l’associazione potrà assumere la gestione di raccolte di reperti storici, minerali, fossili ed archeologici, collaborare od aderire con enti ed associazioni.

E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

L’Associazione ha sede in San Bonifacio, corso Venezia, 112.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio è formato:

  1. dal patrimonio iniziale di Lit. 1.000.000;
  2. dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
  3. dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
  4. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
  5. da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.

Art. 5

Possono essere associati dell’associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, sono ammessi dal Comitato Direttivo. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che sarà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. E’ prevista inoltre la possibilità che il direttivo conferisca la qualifica di Associato onorario a persone che si sono particolarmente distinte in ambito culturale o che abbiano contribuito in modo particolare alle iniziative dell’Associazione. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell’associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

Art. 7

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Comitato Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli organi sopra indicati, presteranno la loro opera a favore dell’Associazione a titolo gratuito.

ASSEMBLEA

Art.8

Gli Associati formano l’Assemblea. L’Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L’assemblea si radunerà almeno due volte all’anno.

Spetta all’assemblea deliberare in merito:

  • all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
  • alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri membri del Comitato Direttivo;
  • alla nomina del Collegio dei Revisori;
  • all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
  • ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Se almeno un terzo degli Associati per gravi ed urgenti motivi ritenessero opportuno la convocazione dell’Assemblea, ne potranno fare richiesta al Presidente indicando l’ordine del giorno; il Presidente dovrà provvedere alla convocazione che si dovrà tenere entro i successivi 30 giorni. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove. Dura in carica tre anni così come il Presidente e il Vice Presidente e sono rieleggibili.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Il Comitato direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.

Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell’art.10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE

Art.10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art.11

Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E’ composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio Consuntivo.

BILANCIO

Art.12

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13

L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:

  1. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  2. per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.

In ogni caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia