Regolamento
Il regolamento ha lo scopo di disciplinare e organizzare l’attività dell’Associazione Ricercatori Documenti Storici onlus secondo quanto stabilito dall’Articolo 9 dello Statuto.
SOCI
In conformità a quanto stabilito dall’Articolo 5 dello Statuto esistono le seguenti categorie di soci:
- Soci Ordinari. Sono tutti coloro – persone fisiche, giuridiche, associazioni o enti – che condividono gli scopi dell’Associazione, essi devono aver presentato una domanda d’iscrizione ed essere stati accettati dal Comitato Direttivo con decisione presa a maggioranza assoluta. Devono essere inoltre, in regola con i pagamenti delle quote annuali. I soci Ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee e possono essere eletti nel Comitato Direttivo.
- Soci Onorari. Sono quelle persone che si sono particolarmente distinte in ambito culturale o che abbiano contribuito in modo particolare alle iniziative dell’Associazione. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. I soci Onorari possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto e non possono far parte del Comitato Direttivo. La cerimonia di nomina di un socio onorario avverrà con il rilascio di un diploma in una riunione pubblica dell’Associazione. Essi sono soci Onorari a vita. I soci Onorari non sono tenuti a pagamento di quote associative.
- Soci Giovani. Sono quelle persone che non abbiano compiuto 28 anni, che abbiano fatto domanda d’iscrizione all’ Associazione e che siano stati ammessi dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta. Essi hanno gli stessi diritti dei soci Ordinari ma versano una quota associativa ridotta. Essi devono essere in regola con i pagamenti delle quote annuali.
QUOTE DI ISCRIZIONE DEI SOCI
Le quote annuali d’iscrizione dei soci Ordinari e Giovani vengono proposte dal comitato Direttivo all’Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio preventivo. Qualora ci fossero divergenze nell’Assemblea, le quote verranno approvate dalla maggioranza relativa dei soci partecipanti all’Assemblea stessa.
PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
In conformità a quanto stabilito dall’Articolo 6 dello Statuto la qualità di socio si perde per deliberazione del Comitato Direttivo che delibererà a maggioranza assoluta.
ORGANI STATUTARI
Gli organi statutari dell’Associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Comitato Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA DEI SOCI
In conformità a quanto stabilito dall’Articolo 8 dello Statuto L’Assemblea è costituita dai soci Ordinari dai soci Giovani e dai soci Onorari.
L’Assemblea si riunisce di norma due volte l’anno: in dicembre per approvare il programma ed il bilancio preventivo dell’anno successivo ed in aprile per approvare il bilancio consuntivo.
Ogni tre anni l’Assemblea elegge le cariche statutarie nella riunione di dicembre. Nel caso di più candidati alle cariche si procederà con votazioni a scrutinio segreto; il Presidente uscente regolerà le operazioni di voto.
L’Assemblea conferma i subentri, le eventuali cooptazioni, approva le modifiche statutarie, i regolamenti e ogni altra proposta del Comitato Direttivo.
Le approvazioni avvengono a maggioranza relativa per tutti gli argomenti con esclusione delle modifiche dello Statuto che avverranno invece a maggioranza assoluta.
COMITATO DIRETTIVO
Possono far parte del Comitato Direttivo i soci iscritti regolarmente da almeno tre anni.
Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, è costituito da soci che si propongono o vengono proposti per questa carica.
Il Comitato Direttivo si riunisce dieci volte l’anno con cadenza mensile (esclusi i mesi di luglio e agosto). Ulteriori riunioni possono essere richieste da almeno tre componenti del Direttivo.
Il Comitato Direttivo, in caso di dimissioni di un suo componente, valuta eventuali proposte di subentro e le sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
Se un componente del Comitato Direttivo non partecipa alle attività dell’Associazione e risulta assente ad almeno tre riunioni senza giustificarsi, il Comitato Direttivo può, a maggioranza relativa, porre la sua decadenza dal Comitato Direttivo ed operare secondo quanto previsto dall’Articolo 9 dello Statuto.
Il Comitato Direttivo nella prima riunione nomina al proprio interno le seguenti cariche:
- Segretario (se possibile coincidente col Vicepresidente): egli dovrà seguire tutti gli aspetti burocratici dell’Associazione – stilare i verbali delle sedute, tenere l’elenco aggiornato degli iscritti, predisporre un indirizzario, curare la corrispondenza.
- Tesoriere: questi dovrà tenere la contabilità, raccogliere le quote di iscrizione, redigere assieme al Presidente i bilanci. Il Tesoriere ha accesso ai conti dell’Associazione assieme al Presidente.
- Addetto alle entrate: costui deve impegnarsi ad ottenere finanziamenti da sponsor ed Enti pubblici sulla base di quanto inserito nel bilancio preventivo.
Gli altri componenti del Direttivo dovrebbero presiedere Comitati Scientifici o gruppi di studio in vari ambiti di attività, tenere i rapporti con la scuola ed i Comuni, seguire filoni particolari di ricerca o d’archivio coinvolgendo in queste attività il più alto numero di iscritti
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
I tre Revisori dei Conti (un presidente e due membri) non possono far parte del Comitato Direttivo, ma possono essere soci dell’Associazione. Un mese prima dell’approvazione del bilancio consuntivo (in marzo) essi dovranno ricevere la bozza di bilancio per espletare la loro verifica.
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Il Presidente per essere eletto dall’Assemblea deve essere stato socio dell’Associazione per almeno tre anni ed essere già stato membro del Comitato Direttivo.
Ogni socio con queste caratteristiche può presentarsi all’Assemblea che elegge le cariche statutarie, presentare un proprio programma triennale e concorrere con altri candidati all’elezione che dovrà avvenite a scrutinio segreto.
Se il Presidente non svolge le proprie funzioni, non partecipa alle attività dell’Associazione e risulta assente ad almeno tre riunioni consecutive senza giustificarsi, il Direttivo può, a maggioranza relativa, porre la sua decadenza e operare secondo quanto previsto dall’Articolo 9 dello Statuto.
E’ prevista anche l’elezione da parte dell’Assemblea del Vicepresidente; egli non fa parte degli Organi Statutari, ma è componente del Direttivo.
Il Vicepresidente resta in carica tre anni e subentra al Presidente in caso di dimissioni o di impossibilità di quest’ultimo. In questo caso il Vicepresidente resta in carica fino allo scadere del mandato triennale. La sua nomina in subentro è automatica ma dovrà essere ratificata dal Direttivo. In caso di sua rinuncia dovrà essere riunita l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Presidente e Vicepresidente.
Quando il Vicepresidente diventa Presidente, il Direttivo deve proporre entro l’anno all’Assemblea un nuovo Vicepresidente.
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ogni controversia che sorga fra uno o più soci, o fra uno e più ex soci e l’Associazione, o qualsiasi membro dei Comitato Direttivo così come l’espulsione dall’Associazione di un qualsiasi socio, oppure qualsiasi altra questione che non possa essere risolta positivamente in altro modo, essa sarà definita in una prima fase dal Comitato Direttivo. Qualora non si addivenisse ad alcuna soluzione la controversia verrà decisa dalla Assemblea dei Soci a maggioranza relativa.